
il concordato di Worms
tra Papa Callisto II e l'imperatore Enrico V
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introduzione
Con lo scambio dei documenti che attestavano i patti intervenuti a Worms nel settembre del 1122 fra l'imperatore Enrico V e il papa Callisto II in materia di investiture ecclesiastiche, si poneva termine a quella che fu detta appunto «lotta delle investiture», iniziatasi dallo scontro fra Gregorio VII ed Enrico IV.
Il concordato raggiunto fra le due massime autorità della Chiesa e dell'Impero trovava esplicita e circostanziata sanzione dai due documenti che si scambiarono, in quella circostanza, Callisto II ed Enrico V: l'imperatore consegnava al papa il documento attestante il patto raggiunto e la stessa cosa faceva il pontefice nei riguardi dell'imperatore. Sfortunatamente è andato perduto il documento consegnato ad Enrico V da papa Callisto II, mentre è conservato all'Archivio Vaticano quello che l'imperatore scambiò con il pontefice, detto anche «Privilegium Calixtinum».
L'atto, assai sobrio nella veste esteriore, tramanda gli estremi del celebre concordato, e più precisamente gli impegni che l'imperatore intese assumere nei confronti della Chiesa. Si stabiliva la doppia investitura: quella ecclesiastica (dei vescovi), spettante solo alla Chiesa, e quella feudale (anche per i vescovi) di pertinenza dell'imperatore, il quale doveva però compierla d'ora in avanti solamente con lo scettro e non più con l'anello e il pastorale. La promessa dell'imperatore inizia direttamente alla prima riga, senza alcun preambolo.
testo originale latino
In nomine sanctae et individuae Trinitatis.
Ego Heinricus, Dei gratia Romanorum imperator augustus,
pro amore Dei et Sanctae Romanae Ecclesiae et domini papae Calixti et pro remedio animae meae
dimitto Deo et sanctis Dei apostolis Petro et Paulo
Sanctaeque Catholicae Ecclesiae
omnem investituram per anulum et baculum
et concedo
in omnibus ecclesiis, quae in regno vel imperio meo sunt,
canonicam fieri electionem ac liberam consecrationem.
Possessiones et regalia beati Petri, quae a principio huius discordiae usque ad hodiernam diem, sive tempore patris mei sive etiam meo, ablata sunt, quae habeo, eidem Sanctae Romanae Ecclesiae restituo; quae autem non habeo, ut restituantur fideliter iuvabo.
Possessiones etiam aliarum omnium ecclesiarum et principum et aliorum tam clericorum quam laicorum, quae in terra ista amissae sunt, consilio principum vel iustitia quae habeo reddam; quae non habeo, ut reddantur fideliter iuvabo.
Et do veram pacem domino papae Calixto Sanctaeque Romanae Ecclesiae et omnibus, qui in parte ipsius sunt vel fuerunt; et in quibus Sancta Romana Ecclesia auxilium postulaverit, fideliter iuvabo et, de quibus mihi fecerit querimoniam, debitam sibi faciam iusticiam.
Haec omnia acta sunt consensu et consilio principum, quorum nomina subscripta sunt: Adalbertus archiepiscopus Mogontinus, F. Coloniensis archiepiscopus, H. Ratisbonensis episcopus, O. Bauenbergensis episcopus, B. Spirensis episcopus, H. Augustensis, G. Traiectensis, Ö.Constanciensis, E. abbas Wldensis, Heinricus dux, Fridericus dux, S. dux, Pertolfus dux, marchio Teipoldus, marchio Engelbertus, Godefridus palatinus, Otto palatinus comes, Beringarius comes. (SR) EGO FRIDERICUS COLONIENSIS ARCHIEPISCOPUS ET ARCHICANCELLARIUS RECOGNOVI
traduzione in italiano
In nome della santa e individua Trinità
Io, Enrico, per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani
per amore di Dio e della Santa Romana Chiesa e del signor Papa Callisto, e come rimedio all'anima mia
lascio a Dio e ai santi apostoli di Dio Pietro e Paolo
e alla santa Chiesa cattolica
ogni investitura con l'anello e il bastone [cioè investitura di un vescovo]
e concedo che in tutte le chiese che si trovano nel mio regno o impero,
si possa tenere una libera e canonica consacrazione.I possedimenti ed i diritti del beato Pietro, che fin dal sorgere di questa discordia ad oggi, vale a dire dal tempo di mio padre al mio, le furono sottratti, e che ancora oggi posseggo, li restituisco alla Santa Romana Chiesa; quelli che al contrario non sono in mio possesso, farò comunque in modo che le vengano restituiti.
Restituirò inoltre su consiglio dei miei principi o per senso di giustizia i possedimenti di tutte le altre chiese, dei principi e di quanti altri, chierici e laici, che in questo scontro furono perduti e che ancor oggi sono in mio possesso; quelli che invece non sono in mio possesso farò comunque in modo che le vengano restituiti.
Concedo inoltre una vera pace a papa Callisto, alla Santa Romana Chiesa e a tutti colori che militano o hanno militato dalla loro parte; servirò inoltre fedelmente la Santa Romana Chiesa nelle circostanze per le quali richiederà il mio aiuto ed in quelle per le quali mi rivolgerà richiesta, le renderò debita giustizia.
Tutto ciò è stato posto in atto col consenso e dietro consilio di quei principi, i cui nomi sono stati di seguito trascritti: Adalberto, arcivescovo di Magonza, F. arcivescovo di Colonia, H. vescovo di Ratisbona, O. vescovo di Bamberga, B. vescovo di Spira, H. di Augsburg, G. di Utrecht, Ö. di Costanza, E. abate di Fulda, Enrico duca, Federico duca, S. duca, Pertolfo duca, Tepoldo marchese, Engelberto marchese, Goffredo conte di palazzo, Ottone conte di palazzo, Berengario conte.
Worms,